Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: beni culturali

Beni culturali
QUESITO del 20/07/2006

Questo Ente intende appaltare nei prossimi giorni lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai BB.AA. I lavori sono di importo pari ad €. 468.000,00 e si intende appaltare secondo quanto disposto dall’ Art. 7 C.2 lett. a) del Dlgs. N. 30 /2004 invitando un n. di imprese pari a 15 ed in possesso della classifica OG2 . Si chiede se con la trasmissione preventiva dell’elenco delle ditte scelte e in possesso dei requisiti all’ osservatorio Regionale ( desunte dal sito dell’Autorità) e la pubblicazione della lettera di invito nel sito Internet Regionale, comunale, Albo pretorio siano soddisfatti i requisiti di trasparenza, imparzialità e pubblicità richiesta dalla normativa in essere. Quanti giorni debbono trascorrere dall’invio e pubblicazione della lettera di invito, prima del successivo inoltro alle imprese scelte.

Argomenti:

Beni culturali - Lavori in economia
QUESITO del 12/04/2007

Le nuove norme in materia di lavori su beni culturali introdotte dal D. Lgs. 163/2006, ed in particolare l’art. 204 c.4 lettera a), riguardante l’istituto dei lavori in economia da realizzarsi in amministrazione diretta, non introducono novità di rilievo rispetto alla previgente normativa (art. 7 c.3 del D.Lgs. 30/2004). Per questo sistema di esecuzione la norma non impone l’obbligo di qualificazione richiesta dall’art. 201 (in passato art. 5 del D. Lgs. 30/2004) per gli operatori economici affidatari di appalti da parte delle Stazione Appaltanti. Occorre però ricordare che è possibile ricorrere a questo eccezionale sistema di esecuzione in amministrazione diretta solo se sussistono i casi tassativamente indicati dall'art. 204 c. 4 del predetto Codice dei Contratti (interventi elencati dall’art. 125, particolari tipologie da individuarsi con apposito decreto ad oggi non ancora emanato, somma urgenza) ed a condizione che il valore di tali lavori non superi l’importo di 300.000 euro. Nel caso in cui ricorrano tali presupposti, i lavori in amministrazione diretta si eseguono a mezzo del personale dell’amministrazione aggiudicatrice (come in passato peraltro previsto dall’art. 7 comma 3 del D. Lgs. 30/2004) fermo restando che resta in capo al responsabile di procedimento assicurarsi l’esecuzione tramite personale qualificato, curare l’acquisizione del materiale necessario, disporne l’impiego e assumendosi conseguentemente le incombenze proprie dell’imprenditore.

Con nota prot. n. 119066 del 6 dicembre 2006 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alle disposizioni di cui agli artt.95 e 96, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 che, in materia di lavori pubblici, ricollegandosi all'art.28, quarto comma, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico limitatamente alle opere sottoposte all'applicazione del medesimo Codice in materia di appalti di lavori pubblici.
In particolare, codesto Dipartimento, segnalando che l'art.96, ottavo comma, D.Lgs. n.163/2006 rimette alle Regioni la disciplina della predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza, chiede se il predetto rinvio alla disciplina regionale comporti, ai fini dell'applicazione dei citati artt. 95 e 96, D.Lgs. n.163/2006 cit., "la necessità di attendere l'emanazione di un apposito provvedimento normativo ovvero obblighi direttamente l'Amministrazione interessata ad emettere, con provvedimento amministrativo o regolamentare, disposizioni in tal senso".

Per i lavori di restauro su beni storici ed artistici, da effettuarsi nei laboratori di restauro dell'impresa aggiudicataria, va richiesta la polizza assicurativa ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo n.163/2006 oppure è sufficiente la polizza assicurazione "chiodo a chiodo" che assicura solo i beni oggetto di restauro?

Procedura negoziata
QUESITO del 10/02/2009

Nell'ipotesi che si volesse attivare una procedura negoziata senza bando in materia di beni culturali, ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. n. 163/2006, come avviene la pubblicità prevista al 1° comma del predetto articolo per la lettera di invito e per l'elenco degli operatori invitati? Ovvero, come e quando va trasmessa la lettera di invito (senza i nominativi degli operatori da invitare anche se già individuati dalla stazione appaltante mediante mera indagine di mercato, fermo restando che, trattandosi di procedura negoziata senza bando, la pubblicazione della lettera di invito non dovrebbe avere lo scopo di individuare gli operatori da invitare)? Inoltre, come e quando va trasmesso l'elenco degli operatori invitati?

La previsione nel bando di gara a procedura aperta della possibilità di esercitare l'opzione di 204 c. 1bis del D.lgs. 163/2006 è sufficiente per affidare all'impresa affidataria dei lavori del lotto precedente oppure vi è un limite nell'importo complessivo da affidare individuabile nella previsione di cui all'art. 57 c. 5 del medesimo testo normativo anche se per questo non vi è riferimento nel bando iniziale.

Il decreto 154/2017 è la nuova fonte normativa che disciplina gli appalti in lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. L'articolo 1 ci dice che il regolamento si applica, tra l'altro, anche ai lavori inerenti il monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili ( sopra l'importo di EURO 150.000 sono inquadrati nella categoria OG2). L'articolo 12 del 154/2017 ad oggetto " lavori di importo inferiore ad € 150.000" al comma 1 nell'elencare i lavori soggetti alla disciplina non cita più i lavori di monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili. A seguito di ciò c'è chi ritiene (ANCE) che per i lavori di cui trattasi (infra 150.000) la normativa di riferimento sia l'articolo 90 ( l'articolo 248 del DPR 207/2010 oggi è da intendersi abrogato). Ma l'articolo 90 parla di lavori analoghi e quindi potrebbe qualificarsi ai lavori in oggetto un operatore economico che ha eseguito lavori ascrivibili alla categoria OG1. Riprendendo il Decreto 154/2017 faccio notare che l'articolo 4 comma 2, che a sua volta richiama l'articolo 1 comma 2, ci dice che per lavori infra 150.000 euro si applica l'articolo 12 sopra richiamato (?).

Una stazione appaltante deve appaltare lavori per un importo a base d’asta pari ad euro 665.000,00. Le categorie oggetto di appalto sono la OG2 (prevalente) per un importo pari ad € 208.881,50 e la OS21 (scorporabile) per un importo pari ad € 187.743,00. Gli oneri della sicurezza ammontano ad € 268.375,50. Considerato che l’art. 148, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che per gli appalti nel settore dei beni culturali, in deroga al disposto di cui all'art. 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000,00, al fine di determinare in maniera corretta il criterio di aggiudicazione da applicare al caso concreto si chiede di sapere se:
a) con il termine lavori si faccia riferimento al solo importo dei lavori appartenenti alle categorie rientranti nell’alveo dei beni culturali (e quindi nel caso di specie possa applicarsi il criterio del prezzo più basso) o se il termine lavori debba considerarsi riferito all’appalto nel suo complesso (con la conseguenza che nel caso di specie dovrebbe applicarsi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
b) se considerato che il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Sblocca-cantieri) ha abrogato l’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 lett. c) relativo alla possibilità di affidare con il criterio del prezzo più basso i lavori di importo inferiore ad 1 milione ed ha aggiunto all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 il comma 9-bis il quale ha prescritto che “fatto salvo quanto stabilito dall’art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” si possa applicare il principio lex posterior derogat lex priori considerando quindi implicitamente abrogata l’art. 148, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (e conseguenzialmente potendo applicare il criterio del prezzo più basso al caso di specie);
c) se pur a fronte delle suindicate modifiche normative per gli appalti nel settore dei beni culturali debba continuare a ritenersi applicabile l’art. 148, comma 6, considerando la stessa come normativa speciale (con il conseguente obbligo di applicare nel caso concreto di cui sopra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).

L'art. 5 del DM 165/2017 quale requisito generale prevede che: l’iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall’articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, deve essere relativa: ..............c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d’arte;
Ciò significa che in una gara di lavori su bene immobile vincolato la ditta in possesso di OG2 ma nel cui camerale non risulti la dicitura "per conservazione e restauro di opere d’arte." debba essere esclusa?

Si chiede di conoscere se, alla luce dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, sia consentito l’appalto di lavori su beni culturali di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo III del D.Lgs. n. 50/2016 di importo superiore a 500.000,00 euro, ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indifferentemente col criterio del minor prezzo o quello del migliore rapporto qualità-prezzo, a scelta della stazione appaltante.

Affidamento di lavori di demolizione di edifici (categoria OS23).
Sono presenti lavori di messa in sicurezza su beni culturali cat. OG2 per un importo inferiore sia al 10% che a 150.000 €.
E’ necessario scorporare la categoria OG2 (indipendentemente dall’importo e dalla percentuale) o è possibile inserirla in prevalente con facoltà di subappalto?
In caso sia necessario lo scorporo la qualificazione in OG2 deve avvenire con art. 90 DPR 207/2010 o con art. 12 DM 154/2017?
Grazie